La legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1 gennaio 2018, ha introdotto una rilevante novità di grande interesse per tutti i professionisti, sia per la loro funzione di organi di procedure concorsuali che per i crediti professionali da azionare in una procedura concorsuale.

Invero, il comma 474 dell’art. 1 della citata legge stabilisce quanto segue: All’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: ”le retribuzioni dei professionisti” sono inserite le seguenti: ” , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto “.

Di conseguenza l’art. 2751bis n. 2 c.c. assume la seguente nuova dicitura:
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
2) “le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.

Viene, in sostanza, esteso a tutti i professionisti – ma più corretto sarebbe dire a tutti i prestatori d’opera che godono del privilegio di cui all’art. 2751bis n. 2 c.c.- il trattamento riservato ai dottori commercialisti, quanto al contributo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza, dall’art. 11 della legge 29/01/1986 n. 21.

Novità assoluta, e di grandissimo rilievo, è l’attribuzione del privilegio generale professionale al credito per rivalsa Iva del professionista. Sono troppo note le interpretazioni che hanno accompagnato la collocazione del credito in questione per doverle ripercorrere; si può dire in sintesi che la giurisprudenza è pacifica nell’escludere la natura prededucibile e nel riconoscere il privilegio speciale di cui all’art. 2758, co. 2 c.c., con tutte le conseguenza in ordine alla mancanza dei beni gravati. Interpretazione correttamente sostenuta sotto il profilo giuridico, ma che sotto quello economico comportava un pregiudizio e finiva per arrecare un ingiustificato arricchimento alla massa. Tutte queste problematiche sono ora superate perché quando il curatore pagherà il credito per prestazioni dovrà contestualmente pagare anche quello per rivalsa Iva, indipendentemente dall’esistenza del bene gravato, visto che il legislatore ha mutato il privilegio speciale in generale, facendolo assurgere al livello di quello professionale.